28 luglio 2011

Indetraibilità dell’Iva sulle fatture in fotocopia: questo Paese non ce la può fare…

Una recente sentenza della Cassazione (n. 13943 del 24 giugno 2011) ha stabilito l’indetraibilità dell’Iva risultante da fatture di acquisto “in fotocopia”.

E’ una delle tante riprove che, ahimè, l’Italia non ce la può fare: intanto, è da chiedersi che senso abbia distinguere tra fattura “in originale” e fattura “in fotocopia” La fattura è un documento che non abbisogna di sottoscrizione, che può essere trasmesso con mezzi di comunicazione a distanza (telefax, posta elettronica), dunque la stessa distinzione tra “originale” e “copia” è evanescente: è in originale la fattura stampata a partire dal file inviato dal fornitore via posta elettronica?

E la fattura ricevuta via fax può essere considerata un originale o è una copia?

Lo so che può apparire grottesco, ma per la Cassazione la fattura ricevuta via fax sarebbe una “copia” inidonea a documentare l’operazione con valenza sul piano fiscale (della deduzione del costo, nella specie) (cfr. Cass., n. 4502/2009). Peraltro, la Corte non si rende conto che la legge Iva richiede soltanto che, al momento della detrazione, il contribuente sia in possesso della fattura di acquisto, che potrebbe successivamente anche essere stata smarrita o distrutta accidentalmente: quel che conta per la conferma della detrazione operata è la plausibilità dell’operazione di acquisto sottostante alla detrazione, che può essere provata con ogni mezzo (come affermato dalla Corte di Giustizia, sentenza 5 dicembre 1996, causa C-85/95).

Gli altri Paesi stanno pensando a come riprendere il sentiero virtuoso dello sviluppo economico, mentre qui da noi siamo ancora inchiodati a questioni di lana caprina, su “originale” e “copia” delle fatture di acquisto. Eppure la Corte di Giustizia (su citata) ha giustamente ritenuto equipollente all’originale della fattura, qualsiasi altro documento che documenti l’operazione o anche circostanze fattuali che provino che la genuinità della stessa e la sua reale effettuazione.

Nel caso deciso da Cassazione n. 13943 /2011, non si comprende proprio che cosa abbia impedito di considerare documentata l’operazione indicata nella “fotocopia” della fattura, né risulta dalla lettura della sentenza che l’Ufficio avesse sollevato obiezioni sostanziali, attinenti al merito delle operazioni, concentrandosi la contestazione soltanto sull’aspetto formale del tipo di documento (fotocopia anziché originale).

La nostra Corte di Cassazione si ispira al massimo del formalismo, quando si tratta di dar torto al contribuente, salvo invece chiudere un occhio (se non due) quando ad incorrere in vizi di forma, nella sua azione, è l’amministrazione finanziaria. La cosa curiosa è che una fattura ricevuta via fax o via posta elettronica dà, a parità di altre condizioni, maggiori garanzie di genuinità dell’operazione di un documento cartaceo “in originale”, posto che la stampigliatura del numero del fax del fornitore o il messaggio di posta elettronica attestano che il documento è stato spedito da un altro soggetto, non è cioè autoprodotto dal cliente che fa valere la detrazione. Rischia di meno, insomma, un soggetto che si fabbrica da solo fatture di acquisto “false” clonando la carta intestata di un fornitore (giacché le fatture saranno in originale!), anziché il malcapitato che, avendo effettuato operazioni “vere”, riceva una fattura via fax o tramite posta elettronica, o venga disgraziatamente trovato in possesso di una fattura in fotocopia…

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15 Commenti a “Indetraibilità dell’Iva sulle fatture in fotocopia: questo Paese non ce la può fare…”

  1. daniele scrive:

    Posso chiedere una cosa? Quand’è che potremo finalmente vedere nei blog, nelle riviste specialistiche, soprattutto sui quotidiani nazionali, i nomi ed i cognomi dei giudici che hanno dato queste illuminanti sentenze???? Questi illuminati dovrebbero essere più che orgogliosi ad essere citati in calce a sentenze di questo tipo.
    Non ci si può nascondere dietro “Lo Stato”, che bello sarebbe se tutto venisse fatto alla luce del sole..

  2. ugo fonzar scrive:

    grazie del post e del commento

    io posso solo dire che “siamo alla frutta” :(

  3. Mike scrive:

    Nel mondo globalizzato e informatizzato, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce, puoi comperare merci in tutto il mondo comodamente da casa, ma, attenzione!!! Devi avere il pezzo di carta originale, magari spedito tramite posta tradizionale, raccomandata A/R, sigillo e ceralacca, meglio se trasportato a cavallo per emettere meno CO2… No! Non ce la possiamo fare…

  4. Giuseppe Gargiulo scrive:

    gentilissimo Dario,
    Hai assolutamente ragione. Verrebbe da dire, parafrasando Humphrey Bogart, “E ‘ il formalismo bellezza. E non puoi farci niente”. Che tristezza questo modo di ragionare. Non ho letto la sentenza ma spero solo che la ratio decidendi possa, scavando nelle carte pocessuali, trovare un qualche barlume di razionalita’ in relazione alle particolarita’ del caso concreto (tipo contestazioni sollevate sulla genuinita’ del’operazione, dubbi sulla esistenza del fornitore, etc.)….. Altrimenti siamo messi proprio male. Questo clima di ottusita’ giuridica sta contribuendo davvero a paralizzare il Paese……

  5. Luca Procopio scrive:

    Dario,

    mi sembra che con la sentenza in esame si sia dato continuità a precedenti sentenze che dicevano quanto segue
    “la produzione di documenti in copia
    fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice
    l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in
    originale” (Cass. 10942/2010 – Cass.9773/2009).
    Non solo, c’è una precedente sentenza del 2009, la numero 4502, in cui nel caso di fatture trasmesse via fax si esprimeva così:
    “In altri termini, le fotocopie di
    documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non
    imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli
    originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se,
    come è accaduto nella specie, non sono allegate valide ragioni che
    giustifichino la mancata esibizione degli originali”.
    La cosa forse peggiore, quindi, è che la sentenza sembra essere in compagnia!!!!

  6. Dario stevanato scrive:

    E’ così Luca ! Ci sono anche precedenti del 2003, citati in un
    Mio commento su dialoghi n. 2/2003

  7. mario carrieri scrive:

    siamo una nazione destinata al fallimento.
    Anche se (forse) ci salveremo dalle agenzie di rating, non sfuggiremo alla burocrazia e alla “interpretazione” delle leggi!

  8. daniele scrive:

    Se non ricordo male Carnelutti riferendosi alla Cassazione, diceva: “Corte, come le loro menti”…

  9. Raffaello Lupi scrive:

    Dario, dimmi tu se preferisci la Grecia! Il problema non è il paese , ma è la concezione del diritto come legislazione, che ha ammazzato il pensiero, ha ammazzato la riflessione, è l’idea imbastardita del principio di legalità trasformato in legalismo, è la subcultura del “dove sta scritto?” che atrofizza la materia grigia, oppure la fa riemergere in modo disordinato. Direi che “impedisce l’inquadramento della materia grigia”, la depotenzia, e una volta depotenziata, diseducata al pensiero o dice “qualcuno dice che” oppure erutta come un vulcano in sproloqui senza senso.
    Queste sentenze sono ridicole, ma sono il minimo che possa capitare nel paese delle monografie e delle riviste tributarie ridicole. La cassazione, e la corte costituzionale sono solo lo specchio del fallimento degli studiosi. Alla frutta è l’organizzazione pubblica della convivenza sociale organizzata in base a una concezione del diritto che, assieme alla valutatività, ha espulso il buonsenso, l’espressione del ragionamento, il mettersi in gioco, sostituito dalla scelta della soluzione meno imbarazzante, più comodamente giustificabile in base ai precedenti, al qualcuno ha detto che, e all’interesse del fisco, perchè nel bislacco contesto processualistico il giudice che dà ragione al fisco sbaglia di meno. E combattiamo contro i fantasmi, perchè dall’altra parte non ci sono idee, ma cortine fumogene, disorientamenti, confusioni, frustrazioni e nel migliore dei casi furbizie.
    Daniele, carnelutti era un furbone, la sua teoria generale del diritto, onestamente, è una complicazione di cose semplici o altre banalità. Un libro inutilmente tortuoso, che prendeva il background degli interlcoutori, lo rigirava, e glielo riproponeva, così il lettore vedeva complicato quello che sapeva, e diceva “questo come la sa lunga”, non ci capisco nulla però è bravo. Se proprio dobbiamo trovare dei punti di riferimento prendiamo Massimo Severo Giannini, Salvatore Satta, Pietro Calamandrei, Claudio Luzzati, Paolo Grossi…comunque una cosa è certa, la “sentenza, come prodotto letterario è troppo inquinata dal caso di specie, dalla sua stessa nascita come caso particolare, dalla sua stessa carenza di vocazione alla sistematizzazione, che non “insegna”. Soprattutto quando il suo redattore, nell’appiattimento del diritto sui materiali, si preoccupa soprattutto di “non sbagliare” anzichè di rendere giustizia. Non è solo un problema di tributario, ma un problema generale del diritto,che deve cacciare dalle cattedre chi è solo avvocato e fa concorrenza agli altri avvocati usando appunto la cattedra, senza sistematizzare i concetti, o peggio ancora fingendo di sistematizzarli per avere visibilità professionale. Ci sono economisti che guardano con sospetto i giuristi che fanno gli avvocati pensando che siano “Impuri” senza rendersi conto che in genere ci si astiene dalla professione solo per incapacità e pigrizia. L’avvocato patrocina, il professore può anche patrocinare, ma se sistematizza. Altrimenti è un avvocato travestito. Comunque, io “prof.avv.” non lo utilizzo più.

  10. Raffaello Lupi scrive:

    …Il prof. avv. vede il mondo attraverso la cartina di tornasole delle sentenze, e finisce per disorientarsi anche davanti alle sentenze, di cui vede solo la massima….che è davvero scandalosa, ma la sentenza della CTR era davvero contraddittoria…e giustificava il ricorso per cassazione! Quello che c’è di scandaloso piuttosto è processuale, perchè la sentenza andava annullata con rinvio, perchè era mal motivata , ma non era una questione di diritto su cui non ci sono altri accertamenti di fatto…la fattura in fotocopia poteva essere relativa ad acquisti del tutto fisiologici rispetto all’attività svolta…però c’era una questione collaterale delle fatture delle utenze relative a luoghi dove non era denunciato l’esercizio dell’attività…mi viene da chiedere se uno debba fare una variazione dati per dedursi la bolletta telefonica della seconda casa, o se la si debba fare per dedursi l’elettricità di cantiere..Ma il giudice non determina le imposte, dice solo se l’amministrazione ha sbagliato, e ignorando il contesto di spazio e tempo in cui si colloca lo sbaglio tende ad essere “In dubio pro fisco”..cosa che poi spinge l’agenzia a coltivare tutte le cause. Finendo per insistere su quei poveretti che controlla e perdendosi la massa dei contribuenti…Qualche no giurisdizionale in più aiuterebbe il fisco a crescere…

  11. daniele muritano scrive:

    La mia era solo una battuta…
    Naturalmente condivido il riferimento agli altri Maestri.
    Certo, se i giudici iniziassero non solo a dare torto al fisco, ma anche a condannarlo alle spese legali (sempre compensate perché la questione è “complessa”, quando in molti casi un ragionamento semplice semplice e, appunto, di buon senso, avrebbe risolto la questione e evitato io ricorso al giudice). L’Agenzia insiste nel giudizio perché nessuno “paga”. Mai.
    Potrei fare una serie di illuminanti esempi in materia di imposta di registro, prima o poi scriverò un post.

  12. mauro franchi scrive:

    mi compiaccio nel vedere di non essere stato il solo a vivere questa esilirante situazione che alla fine ho risolto incazzandomi…alla fine si tratta pur sempre di relazioni sociali…

  13. antonio lori scrive:

    e’ uno schifo.

  14. Luca Lodi scrive:

    Effettivamente, la sostanza dovrebbe sempre prevalere sulla forma, è una delle basi del diritto con l’eccezione della forma per i procedimenti o per la sostanza o prova di qualcosa.
    Beh, una bella marca da bollo sopra alla copia per renderla “conforme all’originale” non avrebbe evitato il problema al soggetto ricorrente? (tra l’altro da 1,81, perché trattandosi di documento Iva la conformità non necessità di 14,62 come nei documenti privi di una pregressa imposizione fiscale all’origine)

    Beh, che sia fotocopia od originale, bisogna evitare questo giudizio di indetraibilità. Non ho letto la sentenza, ma forse tutto si è basato sul concetto di possesso di fattura, legalmente prevedibile come “in originale” o in “copia conforme”, non già con la semplice copia. Ma sono cavilli del piffero, bisogna vedere come tutta l’istruttoria si è aperta sin dal primo grado. Di certo, comunque, la sostanza non c’è e hai ragione: questo paese non ce la può fare!!

    Poi mi viene il dubbio: io faccio la fattura in pdf, non intendendosi come elettronica secondo le norme tributarie. Dunque la stampo, e il cliente fa altrettanto oppure gliela invio io su carta. Idem la copia al commercialista. O meglio, non riesco a capire se c’è la copia, perché tutte e tre le stampe sono praticamente degli originali. Come la mettiamo a questo punto? Tanti originali quante sono le stampe? E se la fotocopio è uguale, non si nota la differenza, salvo che io non la firmi e quindi la sottoscrizione divienti fotocopiata.

    Beh, il problema è davvero assurdo.
    Anche perché uno può non ricevere la fattura dal postino e chiedere al fornitore di inviargliene una copia.

    LL

  15. Alessandro Cerati scrive:

    Leggendo di questa sentenza e dell’altra famigerata della Corte Costituzionale sul raddoppio dei termini (che personalmente non ho letto, ma mi è sembrata sufficientemente criticata) mi viene il dubbio che ci sia anche un problema generazionale (“geriatrico” era il primo pensiero). Che forse avremmo bisogno di istituzioni (e non solo di giudici) più vicini alla parte effervescente del paese (quella produttiva, intendo, non quella dei pensionati).
    Il tutto senza offendere nessuno. Anche Zoff, dopo qualche hanno trascorso dal 1982 ha smesso di giocare….

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